Stato patrimoniale (forma di Stato): differenze tra le versioni
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Secondo la classificazione degli [[ordinamento giuridico|ordinamenti giuridici]] in base al grado di tutela giuridica che realizzano per le [[situazione giuridica soggettiva|situazioni giuridiche soggettive]] si considera '''stato patrimoniale''' quello in cui non vi è alcuna distinzione fra [[patrimonio]] del ''[[sovrano]]'' e quello dello [[stato]] ed anche i [[potere (diritto)|poteri]] pubblici rientrano nel patrimonio del sovrano, quale [[persona fisica]], sicchè possono essere oggetto di vendita, successione ereditaria, costituzione in dote ecc. Era la situazione che esisteva in [[Europa]] durante il [[feudalesimo|periodo feudale]]. Oggi questa [[forma di stato]] è pressocchè scomparsa se si eccettua, secondo l'opinione prevalente, lo [[Stato della Città del Vaticano]].
Un'evoluzione rispetto a questa impostazione è quella nella quale è configurabile una tutela dei cittadini nei confronti dello stato, anche se limitatamente ai rapporti di [[diritto privato]] concernenti il ''[[fisco]]'', inteso come patrimonio distinto da quello della ''corona''. Questa concezione, detta dello ''[[stato di polizia]]'' (in un
Questa concezione viene superata quando si giunge ad elaborare la nozione di''[[stato di diritto]]'', in base alla quale lo stato è soggetto al diritto anche nell'esercizio dei suoi poteri pubblicistici - salvo eccezioni come quelle derivanti dalla teoria dell'''act of state'', secondo la quale gli atti degli stati esteri fruiscono di immunità di giurisdizione - ed è perciò possibile per il cittadino ricorrere al giudice per essere tutelato contro gli atti della pubblica amministrazione. In alcuni ordinamenti, ad esempio quelli di [[common law]], le relative controversie sono devolute agli stessi giudici competenti per le controversie tra privati, in altri, invece, sono devolute a giudici speciali (''[[giustizia amministrativa|giudici amministrativi]]'').
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