Eccezione (diritto): differenze tra le versioni
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In diritto l''''eccezione''' è, in senso proprio, un [[fatto giuridico]] introdotto nel [[processo]] che estingue, modifica o impedisce l'efficacia dei fatti su cui si fonda
Le eccezioni, in senso proprio, vanno tenute distinte dalle ''mere difese'' con le quali il [[convenuto]] (nel [[processo penale]], l'[[imputato]]) contesta la fondatezza della domanda dell'[[attore (diritto)|attore]] (nel processo penale, l'accusatore)
L'ordinamento può stabilire che oltre ad essere proposta da una parte, l'eccezione è rilevabile d'ufficio dal [[giudice]], nel qual caso si parla di ''eccezione in senso lato'', mentre quando l'eccezione può essere solamente proposta da una parte si parla di ''eccezione in senso stretto''. Nel [[diritto processuale civile]] italiano le eccezioni sono di regola rilevabili d'ufficio (ciò si evince ''a contrario'' dalla disposizione contenuta nell'art. 112 del [[Codice di procedura civile]]), sebbene ve ne siano alcune che devono essere proposte dalle parti (ad esempio, quelle di [[prescrizione]] e di [[compensazione]]).
Poichè, a differenza della mera difesa, con l'eccezione vengono introdotti nel processo nuovi fatti, gli stessi devono essere provati secondo il principio dell'[[onere della prova]].
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