Confessoria servitutis: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Riga 1:
'''L'actio confessoria servitutis''' o, in italiano ''Azione confessoria della servitù'' è regolato nel diritto italiano dall’art. 1079 c.c., che prevede che '' “il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l’esistenza contro chi ne contesta l’esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, onde il risarcimento dei danni”.''
 
{{Controlcopy|motivo=le frasi che seguono sono identiche alla voce [[Azione confessoria]]|firma=[[Utente:AnjaQantina|AnjaQantina]]|argomento=diritto|mese= febbraio 2008}}
 
[[Legittimazione processuale|Legittimato passivo]] è ''chiunque contesti la servitù al fine di richiedere l’accertamento, la cessazione di eventuali impedimenti e turbative, la rimessione delle cose in pristino, il risarcimento dei danni''