Sviluppo della persona: differenze tra le versioni
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L’Art. 3 della [[Costituzione italiana]] parla di pieno sviluppo della persona umana.
Anche la giurisprudenza della [[Consulta]] (in particolare sentenza n. 366 del 1991), con riguardo al diritto alla [[privacy]], ha chiarito che tale diritto è lo spazio vitale necessario alla persona per svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana.
La [[Corte Europea dei Diritti dell’Uomo]] (sentenza Sidabras V., Lituania, del 27 luglio 2004) ha interpretato l’art. 8 della Convenzione e la privacy come il diritto di ciascuno al suo pieno sviluppo e al godimento della vita privata.
▲La [[Corte Europea dei Diritti dell’Uomo]] (sentenza Sidabras V., Lituania, del 27 luglio 2004) ha interpretato l’art. 8 della Convenzione e la privacy come il diritto di ciascuno al suo pieno sviluppo e al godimento della vita privata.
Proteggere la persona nella sua identità significa anche consentirne lo sviluppo in ogni singolo aspetto.
[[Categoria:Diritto costituzionale italiano]]
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