Novazione: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Papesatan (discussione | contributi)
Nessun oggetto della modifica
Riga 1:
La '''novazione''' oggettiva è un [[contratto]] mediante il quale le parti estinguono l'[[obbligazione]] originaria sostituendo ad essa una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. L'istituto appartiene alla categoria dei modi di estinzione dell'obbligazione, in particolare dei modi non satisfattori in quanto non realizza l'interesse del creditore. Il [[debito]] si estingue, ma il [[creditore]] non è soddisfatto.
La '''novazione''' è un modo di estinzione dell'obbligazione, prevista nel nostro [[codice civile]] all'art. 1230.
 
La '''novazione''' oggettiva è unprevista modoe di estinzione dell'obbligazione, previstadisciplinata nel nostro [[codice civile]] all'art. 1230.
Essa viene normalmente inserita nei modi non satisfattori in quanto non realizza l'interesse del creditore. Il debito si estingue, ma il creditore non è soddisfatto.
 
== Natura giuridica ==
In [[dottrina]] si acceso un dibattito circa la natura della novazione. Due sono le principali teorie:
*'''Teoria oggettiva''': per i fautori di questa teoria la novazione non è un [[negozio giuridico]], ma soltanto un effetto giuridico che discende dalla materiale incompatibilità tra la nuova obbligazione e l'obbligazione originaria.
*'''Teoria soggettiva''': ben diversa è l'opinione dei sostenitori della teoria soggettiva. Essi ritengono infatti che la novazione sia un negozio giuridico, e più in particolare un contratto. Tale opinione discenderebbe dalla stessa lettera della [[legge]] che al co. 2 dell'art. 1230 mette in stabilisce che la volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.
 
== Testi normativi ==
*[[s:Codice civile|Codice civile]]
[[Categoria:Diritto civile]]