Ministro della Repubblica Italiana: differenze tra le versioni

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Politicamente i ministri sono [[responsabilità politica|responsabili]] verso il [[Parlamento italiano|parlamento]], che può votare la [[mozione di sfiducia|sfiducia]] al Governo o, anche, a singoli ministri, oltre che verso il Presidente del Consiglio.
 
La responsabilità amministrativa, per la quale sussiste la [[giurisdizione]] della [[Corte dei conti]], sorge a seguito di [[danno alle finanze dello Statoerariale]], diretto (sofferto cioè dall'ente di appartenenza, lo Stato) o indiretto (sofferto da un privato che, in conseguenza di ciò, è stato risarcito dallo Stato), ed è disciplinata secondo le regole valide per la generalità dei funzionari e agenti pubblici.
 
Quanto alla [[diritto penale|responsabilità penale]], in passato, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, i ministri erano giudicati dalla [[Corte costituzionale della Repubblica italiana|Corte costituzionale]] in una particolare composizione; dopo la [[legge costituzionale|riforma]] dell'[[s:Costituzione _della_Repubblica_italiana#Art._96|articolo 96]] della Costituzione, intervenuta nel [[1989]], sono invece sottoposti alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del [[Senato della Repubblica]] (se [[senatore|senatori]] o estranei al [[Parlamento]]) o della [[Camera dei deputati]] (se [[deputato|deputati]]), che possono negarla quando ritengano che le ipotizzate violazioni della legge penale siano giustificate, entro certi limiti, dal supremo interesse della [[Repubblica italiana|Repubblica]].