Confessoria servitutis: differenze tra le versioni

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'''L'actio confessoria servitutis''' o, in italiano ''Azione confessoria della servitù'' è regolato nel diritto italiano dall’art. 1079 c.c., che prevede che '' “il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l’esistenza contro chi ne contesta l’esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, onde il risarcimento dei danni”.''
 
[[Legittimazione processuale|Legittimato passivo]] èviene ''chiunqueindicato in qualunque soggetto che contesti la servitù almentre finel'azione diè preordinata al richiedere richiedere l’accertamento del diritto, laaccompagnata cessazionedalla rimozione di eventuali impedimenti e turbative. Lo scopo dell'azione mira, laappunto, alla rimessione delle cose in pristino, ed è accompagnata dalla possibilità di ottenere il risarcimento dei danni''
L'actio confessoria viene considerata come un’[[Azioni petitorie|azione petitoria]] reale, e ha come presupposto l’esistenza del diritto di servitù. attraverso questa azione si avrà, pertanto l’accertamento del relativo diritto. Secondo le normali regole dell'[[Onus probandi incumbit actori|onus probandi]] la prova dovrà essere data dall’[[Attore (diritto)|attore]]