Monumento storico (Svizzera): differenze tra le versioni

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*B. gli oggetti d'importanza regionale e locale.
 
I cantoni possono essere portati ad effettuare competenze e ricevere del sostegno da parte della Confederazione<ref>[http://www.admin.ch/ch/f/rs/451/a9.html RS 451 Art. 9 Altre competenze (legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio)]</ref> <ref>[http://www.admin.ch/ch/f/rs/451/a1.html RS 451 Art. 1 Obbiettivo (legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio)]</ref>. I cantoni dispongono anche dei loro regolamenti che definiscono le varie procedure, dipartimenti e servizi del cantone incaricato delle questioni relative alla protezione della natura e dei monumenti. Come esempio, il [[Canton Vaud]], dispone di una « Legge sulla protezione della natura, dei monumenti e delle unità » (LPNMS) entrata in vigore il [[10 dicembre]] [[1969]]ef<ref>http://www.dse.vd.ch/forets/nature/lois.htm</ref>.
 
L'« Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio » del [[Consiglio federale (Svizzera)|Consiglio federale]] è entrata in vigore il [[16 gennaio]] [[1991]]. <ref>[http://www.admin.ch/ch/f/rs/451_1/index.html RS 451.1 Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio]</ref>.