Indirizzo politico-amministrativo: differenze tra le versioni

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Nelle [[amministrazione pubblica|amministrazioni pubbliche]] italiane, secondo l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001, "gli ''organi di governo'' esercitano le funzioni di '''indirizzo politico-amministrativo''', definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti".
 
A tale funzione, attribuita agli ''organi di governo'', si contrappone quella attribuita ai ''[[dirigente|dirigenti]]'', ai quali, secondo il medesimo articolo, "spetta l'adozione degli [[atto giuridico|atti]] e [[provvedimento amministrativo|provvedimenti amministrativi]], compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle [[risorse umane]], strumentali e di controllo]]. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati".
 
==Voci correlate==