Facoltà (diritto): differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 1:
La '''facoltà''' è la [[situazione giuridica soggettiva]] del [[soggetto di diritto]] che può tenere un determinato [[comportamento]] consentito dalla [[norma (diritto)|norma]]. La facoltà di tenere un comportamento è, quindi, l'opposto del [[dovere]] o dell'[[obbligo]] di non tenere quel comportamento. Il comportamento che si ha facoltà di tenere è ''lecito''.
 
La facoltà, in quanto possibilità di tenere un comportamento con conseguenze sul piano materiale, si distingue dal [[potere (diritto)|potere]] perchèche è quest'ultimoinvece è la possibilità attribuita dall'ordinamento ad un soggetto di produrre determinati effetti giuridici, ossia di creare, modificare o estinguere un [[rapporto giuridico]], attraverso un [[atto giuridico]]. Il potere di compiere un atto giuridico non implica, di per sè, la facoltà di compierlo e viceversa, sicché può accadere che un atto sia al tempo stesso [[illecito]] ma [[validità (diritto)|valido]] oppure lecito ma non valido.
 
La facoltà è ritenuta una situazione giuridica soggettiva elementare che può andare a comporre situazioni soggettive complesse. Infatti, alcuni [[diritto soggettivo|diritti soggettivi]] possono essere scomposti in situazioni giuridiche elementari, tra cui facoltà: si pensi al diritto di [[proprietà (diritto)|proprietà]] che, tra le situazioni elementari che lo compongono, annovera una serie di facoltà, ad esempio quella di modificare il bene. La facoltà di tenere un comportamento non implica, di per sè, il divieto per gli altri soggetti di interferire con tale comportamento; quando, come spesso accade, esiste anche una pretesa del genere in capo al titolare della facoltà, questa è una distinta situazione giuridica soggettiva che si unisce alla facoltà per creare una situazione giuridica complessa.
 
[[Categoria:Concetti giuridici generali]]