Condizione: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
mNessun oggetto della modifica
Riga 4:
 
Secondo l'art. 1355 c.c. è [[Nullità (diritto)|nulla]] l'assunzione di un'obbligazione o l'alienazione di un diritto sotto condizione sospensiva meramente potestativa, il cui avveramento è determinato dalla volontà arbitraria di chi si obbliga o aliena il diritto. La ragione della nullità è determinata, con tutta evidenza, dalla mancanza dell'elemento volontaristico, e dunque dalla mancanza di un elemento essenziale del negozio giuridico (affermare "ti venderò la casa se vorrò", vuol dire non emettere alcuna seria dichiarazione di volontà). Si noti, tuttavia che se l'avveramento della condizione meramente potestativa dipende dalla volontà di chi riceverebbe il diritto trasferito o diverrebbe creditore in virtù dell'obbligazione assunta, la fattispecie deve essere qualificata come proposta contrattuale ("comprerari se vorrai").
Egualmente non è nullo il contratto con condizione risolutiva meramente potestativa, giacchè la clausola è in realtà fonte di un diritto di recesso[[Recesso (diritto)|recesso]], e come tale disciplinato dall'art. 1373 del [[Codice civile]].
 
La condizione contraria a [[Norma (diritto)|norme]] imperative, all'[[ordine pubblico]] o al buon costume rende nullo il contratto, sia essa sospensiva o risolutiva.