Potere disciplinare: differenze tra le versioni

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==Definizione==
Il '''potere disciplinare''', previsto dall'art. 2106 c.c., costituisce uno degli aspetti del [[potere direttivo]] del [[datore di lavoro]], e si sostanzia nella facoltà di adottare specifiche sanzioni nei confronti del dipendente che violi gli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà (artt. 2104, 2105 cc).
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L'impugnazione avanti ai collegi arbitrali comporta la sospensione della sanzione fino alla definizione della procedura. Se il datore di lavoro non intende partecipare alla procedura arbitrale nominando un suo rappresentante in seno al collegio, può adire il giudice del lavoro entro dieci giorni, pena la perdita di efficacia della misura sanzionatoria. La sanzione resta anche in questo caso sospesa fino alla definizione del giudizio (art. 7 l. 300/70).
 
== Voci correlate==
* [[Contratto di lavoro]]
*[[Lavoro subordinato]]
* [[PotereRapporto di direttivolavoro]]
** [[LavoroPotere autonomodirettivo]]
** [[Potere disciplinare (diritto del lavoro)|Potere disciplinare]]
** [[Retribuzione]]
** [[Mansioni]]
** [[Ferie (lavoro)|Ferie]]
** [[Maternità]]
** [[Licenziamento]]
** [[Dimissioni]]
* [[Lavoro subordinato]]
* [[Lavoro autonomo]]
 
 
[[Categoria: Diritto del lavoro]]
[[Categoria: Vicende nel lavoro]]