Prorogatio: differenze tra le versioni
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Una norma analoga a quella contenuta dell'art. 61 della Costituzione si trova nell'art. 38 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), laddove stabilisce che i consigli provinciali e comunali durano in carico sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
Quanto ai consigli regionali, la [[Corte Costituzionale della Repubblica
La legge 15 luglio 1994, n. 444, ha disciplinato la ''prorogatio'' degli organi amministrativi, la cui confugurabilità era stata a lungo dibattuta in [[dottrina]] e in [[giurisprudenza]]. Essa consente la ''prorogatio'' degli organi dello Stato, degli [[ente pubblico|enti pubblici]] o a partecipazione pubblica, limitandola però ai 45 giorni successivi alla scadenza; durante questo periodo possono essere adottati solo atti di ordinaria amministrazione nonché atti urgenti ed indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e di indifferibilità.
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