Prorogatio: differenze tra le versioni

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Una norma analoga a quella contenuta dell'art. 61 della Costituzione si trova nell'art. 38 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), laddove stabilisce che i consigli provinciali e comunali durano in carico sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
 
Quanto ai consigli regionali, la [[Corte Costituzionale della Repubblica ItaliaItaliana|Corte costituzionale]] ha ritenuto che la disciplina della loro ''prorogatio'' spetti allo [[statuto regionale]] (salvi i casi di scioglimento o rimozione sanzionatori, ai sensi dell'art. 126 della Costituzione, in relazione ai quali la disciplina dell'eventuale prorogatio spetterebbe alla legge statale).
 
La legge 15 luglio 1994, n. 444, ha disciplinato la ''prorogatio'' degli organi amministrativi, la cui confugurabilità era stata a lungo dibattuta in [[dottrina]] e in [[giurisprudenza]]. Essa consente la ''prorogatio'' degli organi dello Stato, degli [[ente pubblico|enti pubblici]] o a partecipazione pubblica, limitandola però ai 45 giorni successivi alla scadenza; durante questo periodo possono essere adottati solo atti di ordinaria amministrazione nonché atti urgenti ed indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e di indifferibilità.