Nullità (ordinamento penale italiano): differenze tra le versioni

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- '''Nullità assolute
- '''Nullità relativamente assoluteintermedie
- '''Nullità relative.
 
Le ''nullità assolute'' sono comminate per i vizi di maggiore gtavità conseguenti alle violazioni lesive dei valori essenziali del procedimento (condizioni di capacità del giudice e numero di giudici stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario, iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale, eccomessa citazione dell'imputato e assenza del difensore quando di quest'ultimo è obbligatoria la presenza ex lege.)
Le nullità assolute ex art. 178179 c.p.p. sono insanabili (salva l'ipotesi di intervenuta sentenza irrevocabile) e rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processoprocedimento.
 
Le "nullità intermedie", definite tali poichè si pongono a metà tra le assolute e le relative, di cui prendono talune caratteristiche, vedi rilevabilità ex officio (carattere proprio delle nullità assolute) e sanabilità in un momento precedente alla sentenza irrevocabile (carattere proprio delle relative). Sono definite intermedie le nullità di cui all'art. 178 c.p.p. che non sono richiamate dal seguente art. 179 c.p.p. Così la irregolare partecipazione del P.M. al procedimento è causa di nullità intermedia, come anche l'inosservanza delle desposizioni in merito all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private, nonchè alla citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante. Tale genus di nullità è rilevabile o deducibile fino alla deliberazione della sentenza di primo grado, quando la nullità si è verificata prima del giudizio e fino alla deliberazione della sentenza di grado successivo quando si è verificata nel giudizio.
Le ''nullità relativamente assolute'' consistono in vizi di minore gravità rispetto alle nullità assolute (es. intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private). Tali vizi sono rilevabili ex officio fino alla deliberazione della sentenza di primo grado e sono sanabili.
 
Al livello più basso della gerarchia delle nullità si collocano le ''nullità relative'' che consistono in vizi di lieve entità anche se più gravi delle mere sanzioni.
Le nullità relative sono contemplate unicamente da disposizioni specifiche e sono ampiamente sanabili e non rilevabili d'ufficio, con termine di deducibilità breve.
Sono tali le nullità che concernono gli atti delle indagini preliminari, dell'incidente probatorio e dell'udienza preliminare. Sono eccepibili fino al provvedimento che chiude l'udienza preliminare (art. 424 c.p.p.), ovvero (se manca l'udienza preliminare) fino a subito dopo compiuto da parte del giudice per la prima volta l'accertmando della costituzione delle aperti in giudizio, termine di cui all'art. 491 c.p.p. In quest'ultima ipotesi la deduzione della nullità è una questione preliminare. Sempre in quest'ultimo termine sono eccepibili le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio e gli atti preliminari al dibattimento, nonchè le nullità di cui al comma 2 dell'art. 181, eccepite nei termini di legge, ma non dichiarate dal giudice. In alternativa, per quest'ultima ipotesi, le nullità possono costituire motivo di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere.
L'ultimo comma dell'art. 181 c.p.p. afferma che possono costituire motivo di impugnazione della sentenza solo e soltanto le nullità intervenute nel giudizio, non già anche quelle intervenute prima, pena la virtuale insanabilità delle stesse.
 
La legge 332 del 1995 ha introdotto due nuove ipotei di nullità, concernenti il mancato contenuto dell'ordinanza che dispone una misura cautelare e la mancata indicazione delle esigenze cautelari quando vi è pericolo nell'acquisizione di una prova(evidente che quest'ultima ipotesi è contenuta nella prima). Sono due ipotesi che stanno a metà tra la nullità assoluta (sono infatti rilevabili anche ex officio) e quella relativa (sono fuori dai casi di cui agli articoli 178 e 179 comma2). Qualche dottrina le vede addidrittura come un quartus genus di nullità.
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