Eccezione (diritto): differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 1:
In diritto l''''eccezione''' è, in senso proprio, un [[fatto giuridico]] introdotto nel [[processo (diritto)|processo]] che estingue, modifica o impedisce l'efficacia dei fatti su cui si fonda la domanda di chi ha esercitato l'[[azione (diritto)|azione]] (''fatti costitutivi'').
 
Le eccezioni, in senso proprio, vanno tenute distinte dalle ''mere difese'' con le quali il [[convenuto]] contesta la fondatezza della domanda dell'[[attore (diritto)|attore]] adducendo che il fatto costitutivo non si è verificato o si è verificato con modalità diverse da quelle che ha prospettato oppure che la disposizione di legge da lui invocata non esiste o contiene una disciplina diversa da quella che ha indicato. PeraltroLo scopo della mera difesa non è comunque di poca rilevanza, ilperchè termineserve eccezionea vienerendere utilizzatoi anchefatti allegati dall'attore bisognosi di prova. Questo in sensoapplicazione ampiodel principio di non contestazione, comprensivosecondo il quale i fatti non contestati non necessitano di prova; principio che però non si applica nei processi su diritti indisponibili, nei quali ogni fatto, contestato o non, deve essere delleverificato meredal difesegiudice.
 
L'ordinamento può stabilire che oltre ad essere proposta da una parte, l'eccezione è rilevabile d'ufficio dal [[giudice]], nel qual caso si parla di ''eccezione in senso lato'', mentre quando l'eccezione può essere solamente proposta da una parte si parla di ''eccezione in senso stretto''. Nel [[diritto processuale civile]] italiano le eccezioni sono di regola rilevabili d'ufficio (ciò si evince ''a contrario'' dalla disposizione contenuta nell'art. 112 del [[Codice di procedura civile]]), sebbene ve ne siano alcune che devono essere proposte dalle parti (ad esempio, quelle di [[prescrizione]] e di [[compensazione]]).