Infanticidio: differenze tra le versioni

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Varia è la considerazione [[diritto|giuridica]] e [[criminologia|criminologica]] dell'infanticidio, a seconda del soggetto che compie l'azione (spesso, ma non sempre, la [[madre]]), delle circostanze temporali e di altre condizioni. In [[diritto penale]], l'uccisione di un bambino si considera il più delle volte un [[omicidio|omicidio comune]].
 
L'''Infanticide Act'' [[Regno Unito|britannico]], ad esempio, chiama ''infanticidio'' un delitto specifico, che può essere commesso solo dalla madre nel primo anno di vita del bambino. Il [[codice penale italiano]] individua una sola ipotesi: quella dell'[[infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale]] (art. 578 c.p.) commesso dalla madre durante il [[parto]] (''feticidio'') o immediatamente dopo. In tutti gli altri casi, l'uccisione di un bambino è semplicemente reato di omicidio. L'art. 578 prevede infatti una pena più lieve (da 4 a 12 anni di [[reclusione]]) solo in ragione delle particolari condizioni emotive della puerpera; il trattamento di favore non si estende quindinemmeno a coloro che eventualmente concorrano nel reato, puniti con la stessa pena prevista per l'omicidio (non meno di 21 anni).
 
Al termine tecnico ''infanticidio'', con valenza giuridica limitata ai casi esposti, si sovrappongono talvolta nozioni come ''neonaticidio'' e ''figlicidio'', che di tale valenza sono invece completamente prive. La seconda è comunque individuabile nelle aggravanti degli artt. 576 e 577 c.p., che peraltro corrispondono al concetto più generale di [[parricidio]].