Infanticidio: differenze tra le versioni
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Varia è la considerazione [[diritto|giuridica]] e [[criminologia|criminologica]] dell'infanticidio, a seconda del soggetto che compie l'azione (spesso, ma non sempre, la [[madre]]), delle circostanze temporali e di altre condizioni. In [[diritto penale]], l'uccisione di un bambino si considera il più delle volte un [[omicidio|omicidio comune]].
L'''Infanticide Act'' [[Regno Unito|britannico]], ad esempio, chiama ''infanticidio'' un delitto specifico, che può essere commesso solo dalla madre nel primo anno di vita del bambino. Il [[codice penale italiano]] individua una sola ipotesi: quella dell'[[infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale]] (art. 578 c.p.) commesso dalla madre durante il [[parto]] (''feticidio'') o immediatamente dopo. In tutti gli altri casi, l'uccisione di un bambino è semplicemente reato di omicidio. L'art. 578 prevede infatti una pena più lieve (da 4 a 12 anni di [[reclusione]]) solo in ragione delle particolari condizioni emotive della puerpera; il trattamento di favore non si estende
Al termine tecnico ''infanticidio'', con valenza giuridica limitata ai casi esposti, si sovrappongono talvolta nozioni come ''neonaticidio'' e ''figlicidio'', che di tale valenza sono invece completamente prive. La seconda è comunque individuabile nelle aggravanti degli artt. 576 e 577 c.p., che peraltro corrispondono al concetto più generale di [[parricidio]].
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