Novazione: differenze tra le versioni

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*'''Teoria oggettiva''': per i fautori di questa teoria la novazione non è un [[negozio giuridico]], ma soltanto un effetto giuridico che discende dalla materiale incompatibilità tra la nuova obbligazione e l'obbligazione originaria.
*'''Teoria soggettiva''': ben diversa è l'opinione dei sostenitori della teoria soggettiva. Essi ritengono infatti che la novazione sia un negozio giuridico, e più in particolare un contratto. Tale opinione discenderebbe dalla stessa lettera della [[legge]] che al co. 2 dell'art. 1230 mette in stabilisce che la volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.
 
==Voci correlate==
*[[Obbligazione]]
 
== Testi normativi ==