Facoltà (diritto): differenze tra le versioni

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La '''facoltà''' (o '''permesso''' o '''libertà''') è la [[situazione giuridica soggettiva]] del [[soggetto di diritto]] che può tenere un determinato [[comportamento]] consentito dalla [[norma (diritto)|norma]]. La facoltà di tenere un comportamento è, quindi, l'opposto del [[dovere]] o dell'[[obbligo]] di non tenere quel comportamento. Il comportamento che si ha facoltà di tenere è ''lecito''.
 
In mancanza di una norma che imponga il dovere o l'obbligo di tenere un comportamento vi è la facoltà di non tenerlo. Si parla, in questo caso, di facoltà ''in senso debole'', in quanto non prevista da una norma, per distinguerla dalla facoltà ''in senso forte'', che è invece prevista da una norma. Una norma può prevedere una facoltà per [[abrogazione|abrogare]] o [[deroga|derogare]] una norma che prevede un obbligo o dovere oppure per evitare che una norma posta da una [[fonte del diritto]] gerarchicamente inferiore preveda il dovere o l'obbligo (quest'ultima norma, infatti, sarebbe [[validità (diritto)|invalida]]).
 
La facoltà, in quanto possibilità di tenere un comportamento con conseguenze sul piano materiale, si distingue dal [[potere (diritto)|potere]] che è invece è la possibilità attribuita dall'ordinamento ad un soggetto di produrre determinati effetti giuridici, ossia di creare, modificare o estinguere un [[rapporto giuridico]], attraverso un [[atto giuridico]]. Il potere di compiere un atto giuridico non implica, di per sè, la facoltà di compierlo e viceversa, sicché può accadere che un atto sia al tempo stesso [[illecito]] ma [[validità (diritto)|valido]] oppure lecito ma non valido.