Esenzione fiscale delle plusvalenze: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Grassettato
Giottone (discussione | contributi)
Ampliamento e sistemazione voce
Riga 1:
Ai sensi dell'art. 87 del TUIR, per '''Partecipation exempion''', o più semplicemente '''PEX''', si intendono le [[plusvalenza|plusvalenze]] realizzate e relative ad azioni o quote di partecipazioni in società od enti, che, in presenza di determinati requisiti, possono essere dedotte dal reddito fiscale imponibile nella misura del 95% per le società di capitali. All'esenzione delle plusvalenze si accompagna l'indeducibilità delle minusvalenze aventi la stessa natura.
{{S|diritto|economia}}
 
Le '''[[plusvalenza|plusvalenze]]''' che vengono realizzate sulle partecipazioni con determinati requisiti possono godere di un regime di '''esenzione''' (parziale) '''dalle imposte dirette'''. All'esenzione delle plusvalenze si accompagna l'indeducibilità delle minusvalenze.<br>
==Ambito di applicazione della PEX==
L'esenzione fiscale delle plusvalenze, in inglese ''participation exemption'', viene spesso abbreviata con il termine "'''Pex'''".<br>
Il regime della PEX si applica alle seguenti tipologie di plusvalenze:
Per le fonti normative si segnala la legge delega 7 aprile 2003, n. 80, oltre a vari articoli del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917); le prime interpretazioni di prassi sulle Pex sono state introdotte dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 36/04.
*Plusvalenze su [[titolo|titoli]].
*Plusvalenze su partecipazioni al [[capitale sociale]] o al patrimonio.
*Plusvalenze su partecipazioni societarie.
*Plusvalenze su strumenti finanziari simili alle [[azioni]].
*Contratti di cointeressenza con apporto diverso da opere o servizi.
*Contratti di associazione in partecipazione.
 
==Evoluzione dell'aliquota di esenzione==
A partire dalla sua introduzione nel [[2003]], l'aliquota di esenzione di queste tipologie di plusvalenze per le società di capitali ha subito la seguente evoluzione:
*Dal 2003 al [[3 ottobre]] [[2005]]: Esenzione del 100% del valore delle plusvalenze.
*Dal [[4 ottobre]] 2005 al [[2 dicembre]] 2005: Esenzione del 95% del valore delle plusvalenze.
*Dal [[3 dicembre]] 2005 al [[31 dicembre]] [[2006]]: Esenzione del 91% del valore delle plusvalenze.
*Dal [[1 gennaio]] [[2007]] al 31 dicembre 2007: Esenzione del 84% del valore delle plusvalenze.
*Dal 1 gennaio [[2008]]: Esenzione del 95% del valore delle plusvalenze.
 
==Aliquote di esenzione in vigore per gli altri contribuenti==
Per le altre tipologie di contribuenti sono attualmente in vigore le seguenti aliquote di esenzione:
*Contribuenti [[IRPEF]]: Esenzione del 60% del valore delle plusvalenze.
*Altri enti non commerciali: Esenzione del 60% del valore delle plusvalenze.
*[[Società a responsabilità limitata]] che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale: Esenzione del 60% del valore delle plusvalenze.
*Contribuenti in regime di [[contabilità semplificata]]: Nessuna esenzione.
 
==Requisiti per l'applicazione della PEX==
Sono previsti 4 requisiti indispensabili per rendere possibile l'applicazione della PEX:
*Possesso ininterrotto delle partecipazioni dal primo giorno del 12° mese precedente quello dell'avvenuta cessione.
*Le partecipazioni cedute devono essere state classificate nel primo [[bilancio]] chiuso durante il periodo di possesso sotto la voce delle immobilizzazioni finanziarie.
*La società partecipata non deve essere residente in uno stato a fiscalità privilegiata almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo della plusvalenza.
*La società partecipata deve esercitare un'attività commerciale almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo della plusvalenza.
 
==Le relative minusvalenze==
Le minusvalenze sulle partecipazioni seguono un regime speculare a quello previsto per le relative plusvalenze, e sono quindi indeducibili nelle stesse percentuali e nel momento in cui ricorrono gli stessi requisiti.
{{Portale|Diritto}}
 
[[Categoria:diritto tributario]]
[[Categoria:economia]]