Interessi diffusi e collettivi: differenze tra le versioni

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Il principale problema che pongono questi interessi è la loro tutelabilità: gli interessi differenziati del privato vengono infatti tutelati tramite [[diritto soggettivo]], mentre quelli pubblici grazie all'autorità dell'Ente designato. Questa categoria invece non ha una previsione normativa.
 
Varie sono state le teorie su come poterli tutelare. La prima, più semplicistica, è di renderli pubblici e controllati da un ente pubblico creato [[ad hoc]]: è successo in vari casi, come quello dell'[[Automobile Club d'Italia|ACI]]. Si tende in questo modo però a snaturare la loro natura, rendendo pubblici interessi che intrinsecamente sono privati con contrasti sulla loro direzione e sul loro controllo.
Una seconda teoria, seguita all'inizio dai giudici amministrativi, presuppone l'affidamento ad un ente, non pubblico, che si proponga esponente di tali interessi, essenzialmente indicandolo tra i fini statutari (è il caso di [[Italia Nostra]]). Poco convincente anche questa soluzione, dato che lo statuto definisce solo l'ambito d'azione e la [[capacità giuridica]] dell'ente in questione, rendendolo soltanto capace di costituirsi in giudizio come gli altri singoli interessati.
Terza teoria è quella che indaga sul grado di rappresentatività od esponenzialità dell'ente riguardo all'interesse da tutelare: in questo caso però rimane completa discrezionalità ed arbitrio del giudice stabilire l'eventuale parametro.