Domicilio: differenze tra le versioni

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L'elezione di domicilio speciale è un negozio giuridico unilaterale, posto in essere da un soggetto detto eleggente, che ha come funzione quella di sostituire al domicilio generale, (individuato dall'''articiolo 43 del codice civile'' luogo individuato secondo i parametri spaziali di una persona: residenza, dimora e domicilio generale), il luogo espressamente indicato per il singolo affare o atto. Tale clausola è valida nei confronti dei terzi a prescindere dall'esistenza di un rapporto tra l'interessato e il domiciliatario<ref> Sul tema vedi Cassazione civile, Sezione III, 29 marzo 2007, n. 7736.</ref> e produce i propri effetti a prescindere dal consenso o dall'accettazione del domiciliatario<ref> Sul tema vedi Cassazione civile, Sezione II, 28 gennaio 2003, n. 1219. </ref>.
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L'elezione del domicilio in relazione ad un determinato affare (o atto) produce effetti sostanziali e processuali. Tali effetti si estendono anche alla fase esecutiva e di lite, l'elezione di domicilio ha quindi un 'estensione più ampia rispetto al ''patto sul luogo dell'adempimento dell'obbligazione'' determinata dall'''articolo 1182 del codice civile''.
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Dal punto di vista processuale l'elezione di domicilio modifica la competenza del giudice chiamato a conoscere la controversia. Diviene infatti competente a conoscere la controversia (''articolo 30 del [[codice di procedura civile|codice di rito]]''<ref>'''Foro del domicilio eletto.'''