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In [[diritto]] il '''provvedimento''' è, nel significato più generale del termine, l'[[atto giuridico]] adottato nell'esercizio di un pubblico [[potere (diritto)|potere]], di regola nell'ambito di un [[procedimento]]. Così intesi i provvedimenti possono essere emanati nell'esercizio di tutte le [[funzione pubblica|funzioni pubbliche]] - [[legislazione]] (o, più in generale, [[normazione]]), [[amministrazione pubblica|amministrazione]] e [[giurisdizione]] - e, conseguentemente, si distinguono ''provvedimenti legislativi'' (o, più in generale, ''normativi''), ''[[provvedimento amministrativo|amministrativi]]'' e ''[[provvedimento giurisdizionale|giurisdizionali]]''.
 
Il termine provvedimento viene però frequentemente utilizzato con un significato più ristretto, riferito ai soli atti giuridici adottati nell'esercizio di un pubblico potere che dispongono per uno o più casi concreti e nei confronti di uno o più soggetti determinati (i ''destinatari'' del provvedimento). I provvedimenti così intesi si contrappongono agli ''[[atto normativo|atti normativi]]'', i quali possono invece creare [[norma (diritto)|norme giuridiche]] [[Generalità (carattere della norma)|generali]] (in quanto rivolte ad una pluralità indeterminata di soggetti) ed [[Astrattezza|astratte]] (in quanto applicabili ad una pluralità indeterminata di casi) e sono, quindi, [[fonte del diritto|fonti del diritto]]. In questo significato più ristretto rientrano i provvedimenti giurisdizionali e quelli amministrativi, ne sono invece esclusi i provvedimenti legislativi (quali le [[legge|leggi]]) e i provvedimenti normativi emanati dal [[potere esecutivo]] (quali i [[regolamento|regolamenti]]) o dal [[potere giudiziario]] (presenti in taluni ordinamenti). Va comunque tenuto presente che il [[potere legislativo]] può emanare leggi che dispongono per uno o più casi concreti e nei confronti di uno o più soggetti determinati; in tal caso siamo di fronte ad una legge meramente formale (la cosiddetta ''legge-provvedimento'') priva di contenuto normativo.
 
Tutti i provvedimenti sono dotati di una particolare forza giuridica, detta ''autoritarietà'', che discende dall'essere emanati nell'esercizio di un potere autoritativo e che consiste nell'imposizione unilaterale di effetti giuridici ai destinatari, a prescindere dal loro consenso.