Sistema monistico: differenze tra le versioni

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Il '''comitato interno per il controllo sulla gestione''' viene nominato e revocato (anche senza giusta causa) dal C.d.A., ed è composto da [[Amministratore (Società per Azioni)|amministratori]] (ossia membri del C.d.A.) in possesso dei requisiti di onorabilità previsti e che non ricoprano alcuna funzione amministrativa. La funzione svolta è quella propria dell'[[collegio sindacale|organo di controllo]].
 
Vi è però un problema a livello interpretativo: rispetto alla disciplina del collegio sindacale resterebbe escluso il controllo sulla [[legittimità]] degli atti del C.d.A. (ossia rispetto di [[legge]] e [[statuto]]). La dottrina si interroga se questa esclusione sia una decisione di [[politica del diritto]] operata dal [[legislatore]] e questa funzione non spetti al comitato di controllo sulla gestione, o se sia possibile recuperare questo tipo di controllo attraverso il rinvio ''ex'' art 223 ''septies'' disp. att. c.c. che permette di estendere "''in quanto compatibili''" le disposizioni del sistema tradizionale sul collegio sindacale al consiglio di sorveglianza del sistema dualistico e al comitato interno per il controllo sulla gestione di quello monistico. È un problema molto rilevante in quanto nel sistema monistico il comitato interno rappresenta l'unico organo deputato al controllo della società e in caso di esclusione della funzione di vigilanza sulla legittimità degli atti si verificherebbe una pesante [[lacuna (diritto)|lacuna]].
 
== Voci correlate ==