Reato impossibile: differenze tra le versioni

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L'art. 49 comma 2 del [[codice penale italiano|c.p.]] prende però in considerazione anche l'ipotesi del ''tentativo assolutamente inidoneo'' mediante la figura del c.d. '''reato impossibile''', escludendo la [[punibilità]] per gli atti posti in essere secondo modalità inidonee al compimento dell'[[Azione_(diritto)|azione]].
 
Un esempio di ''reato impossibile'' è dato dal tentativo di omicidio con un'arma giocattolo: la condotta in sé è assolutamente inidonea al raggiungimento del fine. Viceversa, l'uso di un'arma da fuoco caricata con proiettili allo scopo di uccidere, qualora l'evento omicida non si realizzi (per errore nella mira, per movimento repentino della vittima ecc.), fa configurare il tentativo di reato.
 
== Presupposti ==