Norma morale: differenze tra le versioni

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{{C|la premessa è più vasta del contenuto della voce|diritto|agosto 2008|firma=[[Utente:Crisarco|Crisarco]] ([[Discussioni utente:Crisarco|msg]]) 13:20, 21 ago 2008 (CEST)}}
{{W|diritto|agosto 2008}}
==PremessaNozione==
 
La ''norma giuridicamorale'' è il precetto ''sociale'', cioè prodotto e diretto a una società, ''esteriore'', cioè riguardante un’azione (da compiere o da omettere), e ''sanzionato'', cioè seguito dalla minaccia di una reazione alla sua violazione (la ''sanzione''), ema non ''coercibile'', cioè seguito dalla minaccia di una sanzione realizzabile coattivamente, e si distingue in ''di diritto pubblico'' e ''di diritto privato'', secondo che tuteli interessi prevalentemente sociali o individuali; la prima delle quali, a sua volta, si distingue in ''di diritto costituzionale'', che è quella che regola gli aspetti fondamentali della vita sociale (la ''materia costituzionale''), ''sulla funzione legislativa'', che è quella che regola la produzione delle norme giuridiche della società (la ''funzione legislativa''), ''sulla funzione esecutiva'', che è quella che regola la cura degli interessi concreti della società (la ''funzione esecutiva''), e ''sulla funzione giudiziaria'', che è quella che regola l’attuazione delle norme giuridiche della società (la ''funzione giudiziaria'').
 
 
==Distinzione tra norma morale e norma giuridica==
==Nozione==
 
La norma morale si differenzia dalla ''norma giuridica'', che è il precetto sociale, esteriore, sanzionato e coercibile e che si distingue in ''di diritto pubblico'' e ''di diritto privato'', secondo che tuteli interessi prevalentemente sociali o individuali; la prima delle quali, a sua volta, si distingue in ''di diritto costituzionale'', che è quella che regola gli aspetti fondamentali della vita sociale (la ''materia costituzionale''), ''sulla funzione legislativa'', che è quella che regola la produzione delle norme giuridiche della società (la ''funzione legislativa''), ''sulla funzione esecutiva'', che è quella che regola la cura degli interessi concreti della società (la ''funzione esecutiva''), e ''sulla funzione giudiziaria'', che è quella che regola l’attuazione delle norme giuridiche della società (la ''funzione giudiziaria'').
La ''norma morale'' è la norma sociale, esteriore e sanzionata, ma non coercibile.