Tribunale diocesano: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Riga 1:
{{S|cattolicesimo|diritto}}
 
Il tribunale diocesano è un istituto di diritto ecclesiastico, regolamentato dal [[Codice di Diritto canonico]] dagli articoli 1419 - 1427 viene comunemete chiamato anche IL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA.
 
Il primo giudece del tribunale di prima istanza è il vescovo della Diocesi, per tutte le cause ''"non escluse espressamente dal diritto"'' (ad esempio la dispensa concessa ai Presbiteri che ne facciano richiesta, di competenza diretta del Papa). Il vescovo nonostante rimanga il Giudice ultimo del tribunale e possa quando lo ritiene opportuno giudicare lui stesso in merito a una particolare questione, è tenuto a istituire un vicario giudiziale, che normalmente deve essere distinto dal Vicario Generale della diocesi. Il vescovo poi provvede alla nomina dei Giudici del TRibunale di prima istanza, che dovranno essere persone di buona fama con un dottorato o una licenza in diritto canonico, possibilmente sacerdoti. Sia il vicario giudiziale che i giudici, sono nominati a tempo, e comunque il loro mandato scade quando la sede episcopale si rende vacante. Al vicario giudiziale spetta il compito di designare i giudici alle cause, se possibile secondo un turno precedentemente stabilito