Istituto religioso: differenze tra le versioni

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== Distinzioni tra istituti ==
Gli istituti possono distinguersi in clericali e laicali. Infatti lo stato di vita consacrata, per sua natura, non è né clericale né laicale.<ref>can. 588 § 1 [[Codice di diritto canonico|CIC]].</ref> Gli elementi che intervengono nella definizione del carattere ''clericale'' o ''laicale'' di un istituto sono tre: il fine voluto dal fondatore; una legittima tradizione; il riconoscimento di tale carattere da parte dell'autorità ecclesiastica.
<br>Un istituto viene dichiarato ''clericale'' dall'autorità competente se è governato da [[chierico|chierici]] e se assume l'esercizio dell'[[ordine sacro]];<ref>can. 588 § 2 CIC.</ref> viene, invece, definito ''laicale'' in forza dei suoi compiti specifici che non comportano l'esercizio dell'ordine sacro.<ref>can. 588 § 3 CIC.</ref> Negli istituti laicali le funzioni di governo vengono espletate, di regola, da religiosi laici, ma non si esclude che in seno all'istitutoad essi possano esservi [[presbitero|sacerdoti]].
 
A seconda che siano stati eretti dalla Santa Sede o dal vescovo locale, gli istituti religiosi si dicono ''di diritto pontificio'' o ''di diritto diocesano''.<ref>can. 589 CIC.</ref> Per erigere un nuovo istituto, il vescovo deve comunque consultare prima la Sede Apostolica (segnatemente, le congregazioni [[Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica|per gli Istituti di Vita Consacrata]], [[Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli|per l'Evangelizzazione dei Popoli]] o [[Congregazione per le Chiese Orientali|per le Chiese Orientali]], a seconda della natura dell'istituto): quando un istituto assume una notevole dimensione, l'istituto viene approvato dalla Santa Sede mediante un provvedimento formale ([[decretum laudis]]) e diventa di diritto pontificio, sottratto al governo dei vescovi locali e sottoposto esclusivamente all'autorità del [[papa]].