Liberazione condizionale: differenze tra le versioni
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==Requisiti giuridici==
Per essere ammessi ai beneficî di cui al citato art. 176 c.p. è necessario rispettare i seguenti requisiti ''oggettivi'' (stabiliti per legge) e ''soggettivi'' (da valutarsi in sede giudicante):
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* aver scontato almeno 30 mesi o comunque almeno metà della pena, qualora la pena residua non superi i 5 anni;
* aver scontato almeno 4 anni di pena e non meno di ¾ della pena irrogata, in caso di recidiva aggravata o reiterata;
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==Revoca della liberazione condizionale==
La liberazione condizionale può essere revocata dal Tribunale di Sorveglianza, a seguito di proposta di revoca da parte del Magistrato di Sorveglianza, nei seguenti casi:
* Se la persona liberata commetta un reato o una contravvenzione della stessa indole ;
* Se trasgredisca gli obblighi previsti dalla libertà vigilata
==Conclusione della liberazione condizionale==
La liberazione condizionale si conclude automaticamente una volta decorso tutto il tempo della pena inflitta, oppure dopo 5 anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se si tratta di condannato all'ergastolo, sempre che non sia intervenuta alcuna causa di revoca.▼
==Note==
▲La liberazione condizionale si conclude automaticamente una volta decorso tutto il tempo della pena inflitta, oppure dopo 5 anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se si tratta di condannato all'ergastolo, sempre che non sia intervenuta alcuna causa di revoca.
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{{interprogetto|s=Codice Penale/Libro I/Titolo VI#Art. 176 Liberazione condizionale|s_oggetto=fonti giuridiche}}
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