Diritto di citazione: differenze tra le versioni
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Il '''diritto di corta citazione''' s'analizza come un'eccezione al [[diritto d'autore]]. Quest'ultimo concede all'[[autore
Il diritto di citazione assume connotazioni diverse a seconda delle legislazioni nazionali.
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La tendenza in Italia era stata di restringere la portata dell'art. 70 <ref>[http://www.civile.it/internet/visual.php?num=45918 Sentenza]</ref> a casi del tutto marginali, dando ad essa una valenza ben diversa del ''fair use'' statunitense.
Un'inversione si è, però, verificata con la replica governativa ad una [[interrogazione parlamentare]] nella quale il senatore [[Mauro Bulgarelli]], in merito alla pretesa della [[Siae]] di richiedere compensi per diritto d'autore anche per le attività didattiche, chiedeva al Governo di valutare l'opportunità di estendere anche in Italia il concetto del ''[[fair use]]''. Il governo ha risposto<ref>[http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_15/ShowXml2Html.Asp?IdAtto=8215&Stile=5 Replica governativa all'interrogazione parlamentare a risposta scritta n. 4-01271 del 7 febbraio 2007].</ref> che non è necessaria una riforma legislativa in quanto già adesso l'articolo 70 della ''Legge sul diritto d'autore'' va interpretato in senso molto simile al ''fair use'' statunitense. A parere del Governo non c'è bisogno di un intervento in quanto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, «Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione», ha modificato l'articolo 70 della legge sul diritto d'autore in senso sostanzialmente simile a quello previsto dalla sezione 107 del ''copyright act'' degli U.S.A. Sempre secondo il Governo sono già applicabili i quattro elementi che caratterizzano la disciplina:
*finalità e caratteristiche dell'uso (natura non commerciale, finalità educative senza fini di lucro);
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