Nullità (ordinamento penale italiano): differenze tra le versioni

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Si avrà inutilizzabilità assoluta quando l'atto non potrà essere utilizzato dal giudice per nessun provvedimento, l'inutilizzabilità relativa ha invece effetto solo su determinate categorie di persone o di provvedimenti (esempio di quest'ultima può essere rilevato nelle dichiarazioni rese in precedenza da un teste che abbia effettuato dichiarazioni autoindizianti: queste ultime sono inutilizzabili solo nei suoi confronti).
 
===Inesistenza===
Non prevista dal legislatore, l'inesistenza è stata elaborata dalla giurisprudenza e dalla dottrina, ed è la forma più grave di invalidità: si prefigura nel caso in cui ci sia carenza di giurisdizione da parte del giudice, incapacità dell'imputato ad essere parte per la sua totale immunità e carenza del dispositivo.