Commissariato per la liquidazione degli usi civici: differenze tra le versioni

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==Cenni storici==
Il '''Commissario per la liquidazione degli usi civici''' venne istituito dalla [[legge]] 16 giugno [[1927]], n. 1766, col compito precipuo di liquidare, per l'appaunto gli usi demaniali e civici insistenti sui terreni privati. Infatti, nin quell'epoca le servitù collettive gravanti sulle proprietà fondiarie detti anche [[usi civici]] erano viste con un particolare sfavore, come un retaggio medioevale che impediva lo sviluppo dell'agricoltura moderna. Venne pertanto prevista l'istituzione di questo un particolare organo, per regolare la liquidazione degli usi civici o, come si esprime il legislatore, per l'affrancazione dei fondi, con forti poteri inquisitori sia di tipo giurisdizionale che amministrativo.
 
Diversa, invece, è la destinazione data dalla legge 16 giugno del 1927 ai diritti civici esercitati sulle terre comunali e frazionali, che (art. 12) devono essere riordinati e conservati, qualora caso in cui dette terre abbiano natura silvo-pastorale. In tal caso, le terre restano soggette ad un regime di inalienabilità, inusucapibilità, indivisibilità simile a quello delle terre del demanio pubblico, e tutelate anche nei loro aspetti naturalistici da un vincolo di destinazione.
Nel caso, invece, in cui le terre siano convenientemente utilizzabili per le colture agrarie, invece, si prevedeva la dazione delle stesse in [[enfiteusi]] ai coltivatori.
 
Già nella legge del [[1865]] si era forzatamente eliminato l'istituto di maggiore estensione, gli [[ademprivi]] sardi che interessavano una superficie di 700.000 ettari. Ancor prima nel 1820 l'editto delle [[chiudende]] aveva stabilito il diritto dei proprietari di escludere il diritto degli aventi diritto agli usi civici, presentando ''domanda al Prefetto, il quale nella sua qualità d' Intendente, sentito, in Consiglio raddoppiato, il voto delle Comunità interessate, procederà secondo le norme, che saranno stabilite.''
 
Con la legge del 1927 si è, invece, prevista la figura di un apposito Commissario, che deteneva in se, come si è detto, sia i poteri amministrativi che quelli giurisdizionali. Con l'isituzione delle [[Regioni]] a statuto ordinario negli anni settanta, venne deciso il trasferimento dei poteri amministrativi del Commissario a questi nuovi enti locali, lasciando, tuttavia, intatto il potere giurisdizionale, con il DPR 24 luglio 1977 n. 616.
Nel 1993, l'articolo 5 della legge n. 491, trasferisce le competenze in materia di Commissariati agli usi civici esercitate dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste al [[Ministero della Giustizia]], per la sopressione del primo discastero in seguito a referendum. Allo stato attuale, tuttavia, manca una normativa che riordini in generale la materia degli usi civici.
 
==Funzioni ed organizzazione==