Novazione: differenze tra le versioni

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Anche nell'antica [[Roma]] per novazione si intendeva la sostituzione di comune accordo (animus novandi) di un'obbligazione con un’altra in modo tale che la prima si estingua e al suo posto sorga la nuova. Essa aveva luogo tramite ''[[stipulatio]]'', la quale doveva indicare chiaramente il rapporto obbligatorio che si voleva estinguere. In caso di novazione oggettiva l' ''aliquid novi'' poteva consistere in una modifica delle condizioni, dei termini e delle garanzie personali, in caso di novazione soggettiva, potevano invece mutare o la persona del creditore o quella del debitore.
*Un caso particolare di novazione oggettiva si realizzava con la '''stipulatio Aquiliana''', nella quale veniva dedotto in maniera generica il corrispettivo pecuniario di ogni debito conosciuto o ignorato che fossafosse da una o da ambedue le parti, del promittente verso lo stipulante, cosicché in definitiva il promittente, compiuta la stipulatio, sarebbe stato tenuto verso lo stipulante solo in virtù della stessa ''stipulatio''.
*La novazione soggettiva faceva normalmente seguito ad una delegatio, ovvero una autorizzazione unilaterale e informale. Nella '''delegatio primittendi attiva''' o delegatio nominis, il creditore invitava il proprio debitore a promettere con ''stipulatio'' ad un terzo quel che il debitore stesso doveva al creditore. In questo modo si estingueva l'obbligazione tra delegante e delgato e se ne costituiva una nuova ''ex stipulatu''. Nella '''delegatio promittendi passiva''' il elegante è il debitore, delegato da un terzo, delegatario il creditore: su invito del debitore il terzo prometteva al creditore ciò che allo stesso doveva il delgante.