Permuta: differenze tra le versioni

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Tranne le norme generali, che richiamano la disciplina della vendita, la permuta è regolata in particolare in tema di [[evizione]] e di spese a carico dei contraenti.
 
Circa la garanzia per evizione, il legislatore riconosce al permutante il diritto di chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno (ex art. 1479 c.c.) quando deve ritenersi che egli non avrebbe accettato la cosa in permuta senza quella parte della quale è stato evitto
Il permutante, se ha subito l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto, come per la vendita, al valore della cosa evinta, salvo in ogni caso al risarcimento del danno. (art. 1553 cod.civ.)
Qualora invece, il permutante evitto preferisca mantenere fermo il contratto, avrà diritto al pagamento del valore della cosa al momento in cui fu pronunziata l'evizione, tenuto conto dei miglioramenti e dei deterioramenti (mentre non è dovuto il rimborso delle spese del contratto),nonchè al risarcimento del danno.
 
Infine, salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali, a differenza della vendita in cui, sempre salvo patto contrario, sono a carico del compratore. (art. 1554 cod.civ.)