Novazione: differenze tra le versioni

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==Novazione soggettiva==
La '''novazione soggettiva''' è il negozio con cui si estingue l'originaria obbligazione per crearne una nuova con un diverso obbligato. Mentre, dunque, con la n. oggettiva l'elemento di novità riguarda il contenuto del rapporto o il titolo , con la n. soggettiva ill' quid''aliquid novi'' riguarda il lato passivo del rapporto.
La fattispecie in commento mostra, senza alcun dubbio, un risultato pratico affine a quello ottenibile con ladella successione liberatoria nel debito, realizzabile, com'è noto, con la delegazione, l'accollo o l'espromissione. Sino all'entrata in vigore del codice del 1942 la dottrina si interrogava sulle differenze tra le due vicende. Si affermava, tra l'altro, che in caso di novazione il termine di prescrizione del nuovo debito sarebbe sempre decennale; le garanzie e gli accessori si estinguerebbero; non si trasmetterebbero al nuovo rapporto le eccezioni afferenti al rapporto originario.
Con l'entrata in vigore del codice attuale la disputa ha perso, probabilmente, ogni fondamento. L'art. 1235 c.c. afferma che laddove si voglia sostituire il debitore, si applicano sempre le norme in materia di delegazione, accollo o espromissione. Sebbene una parte della dottrina abbia svalutato il significato della norma, questa deve intendendersi nel senso che, per esplicita volontà del legislatore, la semplice sostituzione del debitore costituisce una modifica accessoria, indonea a reggere l'effetto novativo. In questo senso l'art. 1235 c.c. svolgerebbe la stessa funzione svolta dall'art. 1231 c.c. il quale testualmente esclude la novazione in caso di "apposizione o eliminazione di un termine e ogni altra modificazione accessoria".