Accollo (diritto): differenze tra le versioni

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=Nozione=
L''''accollo''' è il contratto tra il debitore (accollato) ed un terzo (accollante) in virtù del quale quest'ultimo si assume un debito del primo verso un creditore (accollatario).
L'accollo è disciplinato dall'art. 1273 c.c.
 
==Struttura==
L'accollo, al pari dell'espromissione, ha quale causa (cioè funzione) quella di assumersi un debito altrui. Nondimeno mentre con l'espromissione siffatta funzione viene realizzata all'esito di un accordo tra il terzo ed il creditore, nell'accollo l'accordo interviene tra il terzo ed il debitore originario.
La dottrina dominante ritiene che il consenso del creditore all'accollo (laddove presente) rimanga comunque estraneo alla struttura della fattispecie giacché questa andrebbe configurata come stipulazione a favore del terzo (art. 1411 c.c.).
 
==Natura giuridica==
Secondo la dottrina dominante, infine, l’accollo non sarebbe, a differenza dell’espromissione, un contratto autonomo; esso dovrebbe sempre conseguirsi all’interno di un più ampio contratto del quale sarebbe una semplice clausola.
La tesi, comunque, non è da tutti accolta giacché si osserva che se la funzione di assumersi il debito altrui regge, da sola, l’espromissione, non si vede per quale ragione debba poi considerarsi insufficiente a reggere l’accollo quale autonomo negozio.