Proprietà fondiaria: differenze tra le versioni

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Significativa è la [[norma (diritto)|norma]] in materia di [[stillicidio]] ([[art. 908]]): il [[proprietario]] deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno e non in quello del vicino. Inoltre, in linea di principio, l'[[art. 840]] c.c. dispone che il [[proprietario]] deve astenersi dal compiere sul proprio fondo o nel sottosuolo, opere che possano recare danno al vicino, ossia ledere il suo diritto.
Ma fra proprietari confinanti è spesso inevitabile che il godimento di uno interferisca con il godimento dell'altro, limitandolo o pregiudicandolo. Per alcuni aspetti queste interferenze trovano nella legge specifici criteri di contemperamento.
Un primo limite alla [[facoltà]] di godimento è nelle norme che impongono a protezione del diritto del vicino, di rispetarerispettare determinate distanze minime nel costruire edifici, scavare pozzi o fosse, piantare alberi:
 
* le costruzioni su fondi confinanti, se non sono unite o in aderenza tra loro, devono essere tenute a distanza di almeno 3 m, salvo le maggiori distanze previste dai regolamenti locali ([[art. 873]]): distanza ritenuta il minimo indispensabile perché le costruzioni vicine non si tolgano reciprocamente aria e luce e non pregiudichino la sicurezza reciproca.