Presunzione d'innocenza: differenze tra le versioni

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Nel diritto penale, l'imputato è innocente fino ad una sentenza di [[condanna]] che sia passata in giudicato: non potrà essere, inoltre, inflitta alcuna pena superiore a quella che si può infliggere nel momento in cui il reato è stato effettuato, e non al momento della dimostrazione di [[colpevolezza]].
 
Questo principio non è, almeno nell'ordinamento italiano, una mera ripresa dell'''[[affirmanti incumbit probatio]]'' ("la prova spetta a chi afferma"), in quanto viene tenuto conto anche del tipo di affermazione: se si tratta di un'accusa, è valido il principio latino suddetto, mentre se si tratta di un'affermazione di innocenza (anche di libera iniziativa), si presume vera fino a prova contraria, in virtù del dovere di solidarietà sociale e della funzione della Repubblica di riconoscere i diritti oggettivi di ciascuno ([[Costituzione italiana|Cost.]] art.2), e anche qualora venga provata la falsità, si presume la [[buona fede]] per gli stessi principi costituzionali.
 
== La presunzione di innocenza in Italia ==