Requisizione: differenze tra le versioni

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La '''requisizione''' è un [[provvedimento]] della [[pubblica amministrazione]] che sottrae al privato, in via temporanea o definitiva, il godimento di una [[bene (diritto)|cosa]], [[bene mobile|mobile]] o [[bene immobile|immobile]], a motivo del superiore interesse pubblico, contro indennità.
 
Si distingue tra '''requisizione in proprietà''' e '''requisizione in uso'''.
 
La prima riguarda solo i beni mobili ed ha effetti definitivi; la seconda può interessare anche i beni immobili ed ha effetti limitati all'utilizzoal deltempo benenecessario per ill'utilizzo tempodel necessariobene.
 
Ad essa i pubblici poteri, siano essi militari o civili, possono far ricorso “per gravi ed urgenti necessità pubbliche” ([[s:Codice_Civile_-_Libro_Terzo/Titolo_II#Art. 835 Requisizioni|articolo 835]] del [[codice civile]]). <br>
É dovuta al proprietario una giusta indennità, che tuttavia non dovrà corrispondere al corrispettivo di mercato della [[locazione]] o della [[alienazione]] del bene.
 
Nell’esperienza del nostro tempo la requisizione è intesa come un provvedimento al quale fare ricorso solo se è impossibile procurarsi diversamente la materiale disponibilità del bene.
 
Come esempio si pensi alla requisizione in uso di un bene immobile, per esempio un capannone industriale, in assenza del proprietario, per far fronte all'esigenza di dare alloggio temporaneo alle vittime di una calamità naturale.
 
A differenza delle ordinanze di necessità e urgenza, nella r.requisizione in uso è previsto un indennizzo.
==Voci correlate==
* [[Espropriazione]]