Tribunale regionale delle acque pubbliche: differenze tra le versioni

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==Cenni storici==
Il [[Tribunale]] delle Acque Pubbliche sorse come [[magistratura]] specializzata nella materia delle acque pubbliche, con il decreto legislativo luogotenenziale 20 novembre 1916 n. 1664, al cui art. 34, venne stabilita una competenza eterogenea relativa a controversie sulla demanialità delle acque, ai limiti dei loro corsi, alvei e sponde, alle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, ai ricorsi avverso i provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in materia di acque pubbliche, e simili. Venne previsto un doppio binario tra diritti soggettivi e interessi legittimi: per i primi al fine di assicurare un doppio grado di giurisdizione alle controversie che prima del 1916 erano attribuite ai tribunali ordinari, vennero istituiti otto tribunali regionali con gli artt. 65 e 66 del RD 9 ottobre 1919. n. 2161; per i secondi giudicava in un unico grado il [[Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche]], che effettuava altresì l'appello dulle decisioni dei Tribunali regionali. Nel 1933 in sede di riordino la normativa venne consolidata nel TU 11 dicembre 1933, n. 1775, in particolare gli artt. 138 e 139. Inoltre, lo stesso art. 138 predetto definì i Tribunali regionali quali Sezioni della [[Corte di appello]], di tipo specializzato, costituite da magistrati della Corte di appello, a cui sono aggregati tre funzionari del [[Genio civile]].
 
Nel 2002 la [[Corte costituzionale]] con la sentenza n. 305/2002 ha ritenuto incostituzionali gli articoli 139 e 143, comma 3 del T.U. acque in quanto non prevedono la nomina di uno o più supplenti, nell'ipotesi di astensione di uno dei componenti titolari, e con la sentenza n. 353/2002 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della composizione dei tribunali regionali relativamente alla partecipazione al collegio giudicante di uno dei tre tecnici, già funzionari del genio civile.