Azienda agricola: differenze tra le versioni

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Nuova pagina: {{s|diritto}} L<nowiki>'</nowiki>'''azienda agricola''' corrisponde alla disciplina generale civile dell'azienda ex art.2555 c.c. ma inquadrata sulla figura dell'[[imp...
 
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Il fondo, terreno parte della crosta terrestre, diviene fondo rustico soltanto con la manifestazione di volontà del proprietario che vi esercita l'agricoltura, questo perché il bene terra ha una struttura e funzione polivalente e può essere destinato a qualsiasi uso.
 
Suo elemento costitutivo è il [[suolo]], quello strato di [[crosta terrestre]] superficiale che può consentire l'esercizio agricolo. Il primo problema relativo al suolo è proprio la sua determinazione quantitativa, la sua estensione. Indispensabile all'uopo è il regolamento dei confini, legislativamente superata la vecchia previsione ''usque ad coelum et ad inferos'', previsti orizzontalmente come segnati da fossi, alberi, staccionate ecc. (o determinati in via giudiziale con apposita azione) e verticalmente dove termina la possibilità di godimento.
I confini orizzontali chiudono il fondo agricolo ad estranei.
È bene distinguere due tipi di fondo in base alle loro dimensioni: il [[latifondo]], costituito da un terreno molto vasto ed in genere incolto, ed il [[minifondo]], in questo caso o un fondo frammentato in più terreni ma dello stesso soggetto, o un fondo talmente piccolo da essere poco produttivo (cosiddetta ''polverizzazione'' dei fondi).
 
[[Categoria:Diritto agrario]][[Categoria:Agricoltura]][[Categoria:Diritto commerciale]]