Sfiducia costruttiva: differenze tra le versioni

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L'istituto della '''sfiducia costruttiva''' è uno dei mezzi usati da alcune [[costituzione|costituzioni]] approvate nel secondo dopoguerra per razionalizzare la [[forma di governo]] parlamentare, rafforzando la stabilità del [[governo]]. Consiste nell'impossibilità da parte del [[parlamento]] di votare la [[mozione di sfiducia|sfiducia]] al governo in carica se, contestualmente, non concede la fiducia ad un nuovo esecutivo. In questo modo un governo, seppur abbia perso la maggioranza parlamentare, può continuare a rimanere in carica nel caso in cui le forze politiche in parlamento non riescono ad accordarsi per formare un nuovo governo.
 
L'istituto fu introdotto in [[Germania]] dalla [[Legge fondamentale tedesca|Legge fondamentale]] del [[1949]], il cui art. 67 al primo comma recita: "Il [[Bundestag]] può esprimere la sfiducia al [[Cancelliere federale (Germania)|Cancelliere federale]] soltanto eleggendo a maggioranza dei suoi membri un successore e chiedendo al Presidente federale di revocare il Cancelliere federale. Il Presidente federale deve aderire alla richiesta e nominare l'eletto". Dal 1949 sono state proposte solo tre mozioni di sfiducia, edi unacui soladue hahanno avuto successo: nel 1974 quando [[1982Helmut Schmidt]] quandosostituì [[HelmutWilly KohlBrandt]] successee innel questo[[1982]] modo aquando [[Helmut SchmidtKohl]] successe allo stesso Schmidt nella cancelleria federale .
 
In seguito l'istituto è stato adottato anche da altri paesi, tra i quali la [[Spagna]] e, dal [[1993]], il [[Belgio]]. In particolare, la [[Costituzione spagnola]] del [[1978]] all'art. 113, comma 2, recita "La mozione di censura dovrà essere presentata almeno da un decimo dei deputati e dovrà includere la proposta di una candidatura alla Presidenza del Governo", mentre l'art. 114, comma 2, aggiunge "Se il Congresso adotta una mozione di censura, il Governo deve presentare le dimissioni al Re e il candidato proposto nel testo della stessa mozione risulterà investito della fiducia della Camera agli effetti di cui all'art. 99. Il Re lo nominerà Presidente del Governo".