Nullità (ordinamento penale italiano): differenze tra le versioni

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L''''invalidità dell'atto processuale penale''', oggetto di particolare interesse nella relativa dottrina e di numerose modifiche vista la sua importanza nell'equilibrio fra l'interesse dell'economia processuale e quello del rispetto della forma, ha varie tipologie. Un atto è invalido quando la legge stabilisce che lo sia: è infatti sussistente il principio di tassatività per tutte le forme di invalidità regolate dal codice.
Infatti non tutti gli errori negli atti comportano una invalidità: qualora non disponga in tal senso si avrà la presenza di una mera irregolarità: l'atto è valido e produce effetti all'interno del processo, tuttavia chi l'ha formato potrà pur sempre, nei casi previsti, essere sanzionato con una sanzione disciplinare.
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==Inesistenza==
Non prevista dal legislatore, l'inesistenza è stata elaborata dalla giurisprudenza e dalla dottrina, ed è la forma più grave di invalidità: si prefigura nel caso in cui ci sia carenza di giurisdizione da parte del giudice, incapacità dell'imputato ad essere parte per la sua totale immunità e carenza del dispositivo.
==Riferimenti normativi==
* [[s:Codice di procedura penale|Codice di procedura penale]]
 
==Bibliografia==
[[Categoria:Diritto processuale penale]]
* Siracusato ''et al'', ''Diritto processuale penale'', Torino, Giuffrè editore, 1996. ISBN 88-14-05694-3.
 
==Voci correlate==
*[[Processo penale]]
*[[Decreto penale di condanna]]
 
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[[Categoria:Dirittodiritto processuale penale]]