Constitutio romana: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
FrescoBot (discussione | contributi)
m Bot: lettere e sillabe sovrannumerarie
Riga 16:
Tale statuto, ratificato da Eugenio II nell'[[826]], rappresenta il momento di più intensa influenza e controllo da parte del potere franco su uno Stato Pontificio ancora in embrione, che, nonostante l'estensione (dalle Romagne al Lazio), rifuggiva in massima parte dal potere papale che poteva essere esercitato con una certa efficacia solo nella città di Roma e nella parte centrosettentrionale dell'ex-[[ducato romano]] di matrice bizantina. Balza agli occhi che la Constitutio romana è l'espressione di una volontà unilaterale imposta da Lotario al papa e accettata ''in toto'' da Eugenio II che doveva il soglio pontificio al sovrano del [[Regnum Italiae]] e coimperatore. Alcuni articoli, concernenti la partecipazione, in veste di osservatori, dei messi imperiali alle elezioni papali e la facoltà lasciata all'imperatore di non avallare la nomina di un candidato a lui ostile, limitavano la sovranità del giovane Stato, all'epoca in fase di lento e incerto consolidamento.
 
Il Papa dal canto suo ottenne, come controparte, il riconoscimento, da parte imperiale, dei propri diritti sovrani sul territorio da lui governato e la prerogativa di incoronare e consacrare gli imperatori<ref>Sul principio, consolidatosi nel corso del [[IX secolo]], che solo i Pontefici avevano la facoltà di incoronare gli imperatori, cfr. Karl Bihlmeyer e Hermann Tuechle, ''Storia della Chiesa'', Brescia, [[Editrice Morcelliana SpA]], 1983, vol. 2, Il Medioevo, pag. 67 e 68</ref>. Tale riconoscimento trovava ulteriore vigore dal giuramento di fedeltà che i sudditi degli Stati governati dalla Chiesa, tramite i propri rappresentanti, avrebbero dovuto prestare al nuovo papa, loro indiscusso sovrano.
 
Altri articoli, tesi a tutelare i sudditi papali di origine franca e longobarda come l'adozione del diritto individuale (salico o longobardo) in luogo di quello territoriale (romano), vennero accolti favorevolmente, a dimostrazione di come la presenza dell'elemento germanico in città e nel territorio laziale fosse tutt'altro che trascurabile. D'altra parte la coesistenza di tre diversi sistemi giuridici nello Stato della Chiesa non diede origine a disordini o proteste negli anni e nei decenni successivi, segno evidente che il diritto romano continuò ad essere «quasi universalmente riconosciuto, e tale rimase fino a che un editto di [[Corrado II]] non ne restrinse la validità al solo territorio di Roma<ref>La citazione è tratta da Ferdinand Gregorovius, ''Storia di Roma nel medioevo'', Vol. 2, Roma, New Compton Editori Srl, 1972, Vol. 2, pag. 42. Gregorovius è anche del parere che «...alcuni cittadini sia franchi che longobardi si dichiararono del codice di Giustiniano a causa dei loro particolari rapporti di clientela ...» (Gregorovius, op. citata, pag. 42)</ref>»
 
==Atto di sottomissione al Papa==