Prova (diritto): differenze tra le versioni

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Il concetto è connesso a quello di [[onere della prova]], e può essere più agevolmente compreso per confronto con il medesimo.
 
==In materia penale==
Le prove nel [[diritto processuale penale]] sono disciplinate dall'art.187 comma c.p.p.
{{quote|1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.
 
2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali.
 
3. Se vi è costituzione di parte civile (76 s.), sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato (74; 185 c.p.).|Art.187 c.p.p. - Oggetto della prova}}
 
===Tipologie===
====Prova materiale====
Si tratta di oggetti direttamente connessi ai fatti, prelevati dalle forze dell'ordine e custoditi dall'autorità giudiziaria, oppure di rilievi di polizia scientifica su tali oggetti.
 
====Prova indiziaria====
{{S sezione|diritto}}
La '''Prova Indiziaria''', ex art 192 c.p.p., ha per oggetto un fatto diverso dalla fattispecie che costituisce reato, ma mediante il quale è possibile risalire al reato vero e proprio.
Quando ci si trova in presenza di tale prova occorrono ''due valutazioni'':
* affidabilità della prova
* accertamento sulla possibilità o meno di risalire al reato da tale prova
 
L'art. 192 c.p.p. contiene ''tre elementi essenziali'' per l'acquisizione di tale prova e sono
* gravità: pertinenza con il ''thema probandum'' (capacità dimostrativa dell'indizio)
* precisione: la non genericità dell'indizio (non dar adito a diverse interpretazioni)
* concordanza: gli indizi non contrastano fra di loro né con altri elementi certi
 
Mentre i primi due elementi sono riferiti al singolo indizio, il terzo ed ultimo elemento va rapportato al complesso degli indizi.
 
====Prova storica====
{{S sezione|diritto}}
Viene definita "storica" quella prova che vede nel fatto rappresentato, il fatto stesso da provare. A differenza di quella indiziaria che vede nel fatto rappresentato un mero indizio, ovvero un elemento non meramente certo ma più o meno presumibile.
 
====Prova atipica====
Una prova si dice atipica quando non viene regolamentata dal diritto, cioè non è menzionata in esso da un norma che la prevede.
l'unico articolo del codice di procedura penale che né fa menzione è L'art.189 c.p.p. il quale dispone:
 
" 1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona.
Il giudice procede all'ammissione sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova."
 
Tale articolo è connesso e rafforza l'art. 188 c.p.p. ("non possono essere utilizzati, neppure col consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti").
 
====Fatto notorio e massime di esperienza====
 
Il [[fatto notorio]] è il dato di fatto che il giudice (e l'uomo medio) conosce come dato nozionistico comune e generale: rientra in tale fattispecie, ad esempio, la sussistenza di uno sciopero in un certo periodo, l'intervento di una calamità naturale, l'evento bellico, un fatto di cronaca particolarmente rilevante, una festività civile o religiosa.
L'ambito di applicazione di tale istituto, inoltre, può essere relativizzato anche a seconda del settore in considerazione: se la causa verte su uno specifico ambito tecnico, il fatto notorio potrà essere riferito alla nozione comunemente conosciuta e accettata da parte degli operatori del settore in oggetto.
 
Per quanto concerne le [[massime d'esperienza]] invece, l'art. 115 c.p.c. prevede che il giudice "può ... senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza". In altre parole, la massima d'esperienza è una regola basata su dati scientifici o su esperienze qualificate nel tempo.
Un esempio può essere dato dalle impronte digitali: se un'impronta presenta almeno 16 punti uguali (per forma e posizione) all'impronta dell'imputato, è corretto ritenere che l'imputato sia il soggetto che ha lasciato l'impronta medesima.
 
===I gruppi delle prove penali===
La prova nel diritto processuale penale deve appartenere a tre gruppi:
* complesso dei dati storici: integrano la fattispecie giudiziale che si enuncia nel capo d'imputazione, ovvero la dimostrazione che un imputato ha commesso materiale e storicamente ciò che gli viene imputato
* prova della punibilità ''ex art. 133 c.p.'': dato che i dati storici non sono sufficienti a provare la colpevolezza dell'imputato, devono assumersi prove che escludano [[cause di giustificazione]], [[cause di non punibilità]] ed infine la [[capacità di intendere e di volere]]
* fatti per la determinazione della pena: fanno parte del gruppo precedente, i fatti che sono assolutamente indispensabili per la determinazione della pena, posto che ne deriva la capacità a delinquere del soggetto e la gravità del reato
 
===Mezzo di prova e mezzo di ricerca della prova===
La distinzione fra mezzo di prova e [[mezzo di ricerca della prova]] è stata introdotta dalla riforma del [[1988]] ed ha un'importanza elevata:
* mezzo di prova: {{quote|l'esame dei testimoni e delle parti, i confronti, le ricognizioni, gli esperimenti giudiziali, la perizia e i documenti sono mezzi di prova che si caratterizzano per l'attitudine ad offrire al giudice risultanze probatorie direttamente utilizzabili in sede di decisione: sono mezzi destinati ad incidere in maniera risolutiva sull'esperienza del giudice|Relazione al progetto preliminare del codice del [[1988]]}}
Appare evidente, i mezzi in considerazione rappresentano direttamente all'organo giudicante il fatto da provare.
 
* mezzo di ricerca della prova: {{quote|non sono di per sé fonte di convincimento, ma rendono possibile acquisire cose materiali, tracce o dichiarazioni dotate di attitudine probatoria|Relazione al progetto preliminare del codice del [[1988]]}}
Manca l'elemento diretto atto a convincere il giudice: una [[perquisizione]], ad esempio, non è un mezzo di prova, ma è diretto a ricercare prove.
 
Un'altra distinzione può farsi fra prova ed elemento di prova: quest'ultimo viene acquisito durante le [[indagini preliminari]], ma acquista qualità probatoria solo se assunto in [[giudizio ordinario penale|fase dibattimentale]], salvo che non venga effettuato l'[[incidente probatorio]].
 
===I principi sull'assunzione probatoria===
L'assunzione delle prove è una fase molto importante e delicata, data l'incidenza che ha questo elemento riguardo l'esito del processo. Servono assolutamente, pertanto, principî che regolino o ispirino questo istituto. Si è dibattuto molto sull'eventualità dell'inserimento prima della riforma di un ''principio di tassatività'' della prova, ma alla fine non fu inserito per le critiche pesanti ricevute dalla commissione redigente che si appoggiavano ad una vistosa sfiducia per l'organo giudicante. Con un compromesso però, dato che il giudice non è totalmente libero: ''ex art. 189 c.p.p.'', la prova deve essere idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e al contempo non deve pregiudicare la moralità della persona (188 c.p.p.).
 
Il principio maestro è quello ''dispositivo'', espressamente previsto dall'art.190 c.p.p., per il quale le prove sono ammesse a richiesta di parte e possono non essere ammesse dal giudice solo se contrarie alla legge o manifestamente superflue o irrilevanti. Oltre alla limitata possibilità del giudice di non ammettere la prova, è importante notare che l'iniziativa probatoria, dato l'aspetto accusatorio del [[processo penale]], è quasi esclusivamente riservata alle parti.
 
Residuale è (deve essere) l'intervento del Giudice, ed ossequioso del disposto, per quanto riguarda il dibattimento, dell'art. 507 c.p.p, e in udienza preliminare degli artt. 421bis e 422 c.p.p.
 
Fondamentale è anche il ''principio del libero convincimento'' da parte del giudice, il quale non è vincolato a valutare determinate prove ma può evitare motivando la sua decisione (192 c.p.p.).
 
Il principio del libero convincimento subisce numerose deroghe:
* prova indiziaria, ex art.192 comma 2° c.p.p.: l'indizio deve essere grave, preciso e concordante, altrimenti il giudice non può ritenere accertato il fatto: questo perché mentre per una prova diretta si deve solo compiere una sola valutazione sulla bontà della prova, in quella indiziaria si deve compierne un'altra, ovvero anche quella se sia idonea a risalire al fatto collegato. Per gravità invece si intende la capacità dell'indizio di dimostrare il fatto considerando anche la sua resistenza alle obiezioni; la precisione è la non genericità dell'indizio, che altrimenti può portare a varie interpretazioni; la concordanza, infine, il non contrasto con altri indizi
 
* chiamata in correità, ex art.192 comma 4° e 5°: deve essere valutata unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.
 
* fatto notorio e massime d'esperienza
 
==In materia civile==