Giudice dell'udienza preliminare: differenze tra le versioni

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==Funzione del GUP in alcuni riti speciali==
In alcuni riti speciali, il GUP decide sulla proposta di patteggiamento (nel qual caso emette sentenza ricorribile solo in [[Corte Suprema di Cassazione|Cassazione]]). Il GUP, inoltre, decide il processo laddove l'indagato richieda l'applicazione del [[Giudizio abbreviato|rito abbreviato]].
 
== Differenze tra GUP e [[Giudice per le indagini preliminari|GIP]] ==
{{c|Ha senso analizzare le differenze tra figure che sono già di per se distinte ed autonome? Guardare discussione|diritto|novembre 2009}}
Il giudice dell'udienza preliminare appartiene all'ufficio del giudice per le indagini preliminari ma è previsto un complesso regime di incompatibilità tra le due funzioni. In realtà per comprendere a pieno i problemi di incompatibilità bisogna abbandonare la semplice distinzione nel ''nomen iuris'' tra GIP e GUP ed affrontare il problema sostanziale delle funzioni che svolgono i giudici "pre-dibattimentali". Il terreno sul quale si deve approdare è quello della distinzione tra giudice '''per l'azione penale''' e giudice '''sull'azione penale'''. Il primo è il giudice chiamato a decidere sulle richieste delle parti nella fase delle indagini preliminari non esprimendo alcun tipo di giudizio sugli elementi raccolti per verificare la sostenibilità dell'accusa in giudizio. Il secondo invece è colui che è chiamato a valutare tali elementi e quindi a giudicarli in seguito ad una richiesta del Pubblico ministero.
A questo punto bisogna introdurre un ulteriore elemento riguardo al giudice per l'azione penale. Questi nel corso delle indagini può aver preso - per la natura dei provvedimenti richiesti dalle parti - da un lato la cognizione dell'oggetto delle indagini valutando persino gli elementi indiziari - come avviene se ha proceduto in seguito ad una richiesta di applicazione di una misura cautalare, o se ha tenuto l'udienza di convalida del fermo o dell'arresto, oppure ancora se gli è pervenuta richiesta di procedere alle intercettazoni telefoniche o ambientali - mentre dall'altro può non aver preso alcuna cognizione della causa perché ha emesso solo provvedimenti meramente ordinatori (dichiarazione di latitanza, concessione delle autorizzazioni sanitarie, dei colloqui, provvedimenti riguardanti l'incidente probatorio, restituzione del termine, concessione dei permessi). È evidente quindi che solo nel secondo caso il giudice per l'azione sia effettivamente estraneo all'oggetto del procedimento.
 
Il legislatore allora ha stabilito, a garanzia dell'imparzialità del giudizio, che solo il giudice per l'azione che abbia adottato provvedimenti meramente ordinatori potrà pronunciarsi sull'azione penale ''ex'' art 34 comma 2ter cpp. In caso contrario questo non sarà possibile perché il giudice si è "sporcato": si è già formato un'idea del procedimento e della responsabilità (o dell'estraneità) dell'indagato.
 
Fatta questa fondamentale premessa si può ora osservare che giudice per l'azione penale è sicuramente - salvo per un caso eccezionale - il GIP. Mentre il GUP è sicuramente giudice sull'azione penale. È bene però considerare questo solo un risultato approssimativo e temporaneo seppur corretto.
Infatti bisogna chiedersi se un GIP può essere giudice sull'azione penale e se un GUP può essere giudice per l'azione penale.
Quanto al primo quesito la risposta è certamente affermativa: Il Gip infatti sarà chiamato a verificare gli elementi raccolti dall'accusa al fine della valutazione dell'eserzio dell'azione penale sia nel caso in cui il Pubblico ministero richieda l'emissione del [[decreto penale]] di condanna, sia sulla richiesta di di [[giudizio immediato]] (chiesta sempre dal Pm), sia sul patteggiamento chiesto nella fase delle indagini preliminari. Non solo: anche quando il Pm chiede l'archiviazione della notizia del reato il Gip si pronuncerà sull'azione penale se ordinerà la formulazione dell'imputazione.
 
La risposta al secondo quesito è anch'essa affermativa: l'art 421bis cpp consente al giudice dell'udienza preliminare, qualora lo ritenga necessario, di disporre nuove indagini al Pubblico ministero fissando un termine per il loro compimento.
 
È facile ora intuire i risultati a cui si perviene da tale indagine:
 
* 1) Correttamente a tale impostazione il legislatore pone come cause di incompatibilità ''ex'' art 34 comma 2bis cpp: Il Gip che abbia emesso provvedimenti non meramente ordinatori non può tenere udienza preliminare, né emettere decreto che dispone il giudizio immediato né emettere decreto penale di condanna. Inoltre non potrà mai assumere la qualità di giudice dibattimentale (ovviamente parliamo riguardo ad un medesimo fatto verso un medesimo imputato). La ''ratio'' è dunque chiara: il giudice per le indagini che si sia formato un'opinione sul processo non può esprimersi sull'azione penale.
 
Il legislatore tace su ciò che accadrebbe nel caso in cui fosse chiamato a valutare una richiesta di applicazione di pena, sulla richiesta di archiviazione delle indagini che pur sempre presuppongono un giudizio sull'azione penale o sulla richiesta di oblazione. La risposta tuttavia deve essere affermativa nel senso di garantirne l'incompatibilità anche per questi casi.
 
* 2) Contrariamente invece non prevede una causa di incompatibilità per il Gup che si sia orientato per ulteriori indagini, come gli consente l'art 421bis cpp, con l'adozione del provvedimento conclusivo dell'udienza . In questo caso è ovvio che il giudice sarà più propenso a disporre, al termine delle indagini, il decreto che dispone il giudizio piuttosto che la sentenza di non luogo a procedere, con violazione sostanziale del principio di imparzialità. Un accorto difensore dovrebbe dunque valutare gli elementi portati dall'accusa al Gup e se insufficienti a sostenere l'accusa in giudizio, optare per la richiesta di [[giudizio immediato]] evitando il rischio di una integrazione delle indagini che potrebbe rafforzare la tesi dell'accusa.
 
In conclusione vale la pena di ricordare anche che sussitono specifiche cause di incompatibilità tra i giudici "pre-dibattimentali" e quelli del dibattimento. Da un lato infatti è sancito - dall'art 34 comma 2 cpp - che i giudici che si sono pronunciati sull'azione penale non possono partecipare al dibattimento. Così dunque vale per il giudice che ha tenuto l'udienza preliminare, per chi ha emesso il decreto penale di condanna, per chi ha disposto il giudizio immediato, per chi ha revocato la sentenza di non luogo a procedere, per chi ha rigettato la richiesta di applicazione della pena o di oblazione. Dall'altro sono ugualmente incompatibili per il dibattimento il giudice per le indagini che abbia emesso provvedimenti non meramente ordinatori (infatti non avrebbe senso prevedere l'incompatibilità solo riguardo al giudizio sull'azione penale e non anche a quello dibattimentale). Così accade per esempio per il giudice per le indagini preliminari che abbia deciso su una richiesta di misura cautelare.
 
==Riferimenti normativi==