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Una libertà fondamentale dell'ordinamento comunitario è la libera circolazione dei servizi.
Sancita dall'art. 4349 T.C.E., detta libertà può essere definita come il diritto dei soggetti operanti nell'ambito della comunità europea di prestare i propri servizi anche in stati diversi da quello di appartenenza. Compito della comunità è dunque quello di tenere sotto controllo le norme interne che, sostanzialmente restringono la circolazione infracomunitaria di servizi.
Nella maggior parte dei casi la restrizione sta proprio nella previsione, all'interno di normative nazionali, di condizioni di fatto sfavorevoli per gli operatori stranieri.
Tuttavia la Corte di Giustizia ha individuato alcune condizioni in presenza delle quali un ordinamento nazionale può limitare la circolazione dei servizi (sono quelle stesse condizioni sancite dalla corte nel caso Cassis Dijon con riferimento alla libera circolazione di merci).