Debito non garantito: differenze tra le versioni

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In diritto italiano il credito non assistito da [[pegno]], [[ipoteca]] e non rientrante tra i crediti privilegiati, viene chiamato [[credito chirografario]] e sarà soddisfatto in caso di [[procedura conconcorsuale]] dopo la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati.
 
===Crediti postergati===
Il fenomeno inverso al privilegio è la postergazione quando uno o più creditori , senza rinunciare al credito, permettono che il loro credito sarà soddisfatto solo dopo l'integrale soddisfazione degli altri creditori che assumono, per effetto di ciò, un carattere di privilegio indiretto.<ref> Uno dei casi più rilevanti di postergazione la si ebbe nel concordato preventivo [[Agrifactoring]] dove gli azionisti di tale società si postergarono per permettere di raggiungere l'approvazione del concordato. </ref>Sulla scia di una prassi bancaria diventata diffusa la riforma del diritto societario ha ''ufficializzato'' la postergazione. Il nuovo testo dell'art. 2467 c.c. recita ''Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito»''. <ref> Per una analisi aggiornata in dottrina vedi [http://www.ripdico.it/dottrina/articoli/marvasi%20postergazione%20crediti.htm]</ref>