Fedecommesso: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 1:
Il '''fedecommesso''' (dal [[lingua latina|latino]] ''fideicommissum'', derivato a sua volta da ''fides'', 'fiducia', e ''committere'', 'affidare') o '''sostituzione fedecommissaria''' è una disposizione [[testamento|testamentaria]] attraverso la quale il testatore istituisce [[erede]] (nel qual caso si parla di ''fedecommesso universale'' o ''eredità fedecommissaria'') o [[legato (diritto)|legatario]] un soggetto determinato (detto ''istituito'') con l'[[obbligo]] di conservare i beni ricevuti, che alla sua morte andranno automaticamente ad un soggetto diverso (detto ''sostituito'') indicato dal testatore stesso. Ad esempio, si ha fedecommesso qualora Tizio, testatore, nomini Caio suo erede, con l'obbligo di conservare il proprio patrimonio che al momento della morte di Caio andrà a Sempronio. La seconda successione opererà dunque automaticamente, indipendentemente da una manifestazione di volontà del primo chiamato all'eredità. Una variante meno stringente è il fedecommesso ''de residuo'' che non impone all'istituito di conservare i beni ricevuti, limitando la successione del sostituito a quelli non alienati.
 
==Storia==