Parametri di Maastricht: differenze tra le versioni

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C) Il ''[[tasso di cambio]]''. Il trattato prevede "''il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del [[Sistema monetario europeo]] per almeno due anni, senza svalutazione nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro''".
 
Lo Stato membro deve aver partecipato al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo [[senza soluzione di continuità]] nel corso dei due anni precedenti l'esame della sua situazione, senza peraltro essere stato soggetto a gravi tensioni.
 
Inoltre, lo Stato membro non deve aver svalutato la moneta nazionale (ovvero il tasso centrale bilaterale della propria valuta in rapporto a quella di un altro Stato membro) di propria iniziativa nel corso del suddetto periodo. Dopo il passaggio alla terza fase dell'[[Unione economica e monetaria]] (UEM), il sistema monetario europeo è stato sostituito da un nuovo meccanismo di cambio ([[ERM II]]), che, peraltro, vale solo per gli Stati membri non ancora ammessi ad adottare l'[[euro]].