Attentato contro la Costituzione dello Stato: differenze tra le versioni

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Nel [[diritto penale]] italiano, l''''Attentato contro la Costituzione dello Stato''' è il [[reato]] previsto dall'art. 283 del [[codice penale]] (come modificato dalla [[legge]] [[11 novembre]] [[1947]], n. 1317), commesso da chiunque "«''commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato, o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato''"».
 
Classificato come [[delitto contro la personalità dello Stato]] (e tecnicamente come un [[delitto di attentato]]), prevede la [[pena]] della [[reclusione]] non inferiore a dodici anni.
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Oltre agli esponenti della loggia massonica P2, in tempi più recenti sono stati incriminati per questo reato numerosi dirigenti del [[partito]] "[[Lega Nord]]".
 
A seguito dell'approvazione, durante il governo [[Governo Berlusconi III]], della legge n° 85/2006 recante "«Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione"» , la pena edittale per questa fattispecie criminosa è stata drasticamente alleggerita.
 
Si riporta l'art. 1 della predetta legge:
Riga 16:
''1. L'articolo 283 del codice penale è sostituito dal presente:
 
<<«Art. 283 - '''(Attentato contro la Costituzione dello Stato)''' - Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni>>».
''
 
L'intera legge è stata pesantemente criticata tanto in dottrina quanto nel dibattito politico essendo, tra le altre censure di cui è stata oggetto, evidentemente e geneticamente viziata dall'esigenza di sottrarre gli esponenti leghisti incriminati a più pesanti responsabilità penali, aprendo altresì la porta all'impunità a causa dell'arretramento dei termini di prescrizione causato dalla diminuizionediminuzione delle pene edittali.
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