Attentato contro la Costituzione dello Stato: differenze tra le versioni
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Nel [[diritto penale]] italiano, l''''Attentato contro la Costituzione dello Stato''' è il [[reato]] previsto dall'art. 283 del [[codice penale]] (come modificato dalla [[legge]] [[11 novembre]] [[1947]], n. 1317), commesso da chiunque
Classificato come [[delitto contro la personalità dello Stato]] (e tecnicamente come un [[delitto di attentato]]), prevede la [[pena]] della [[reclusione]] non inferiore a dodici anni.
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Oltre agli esponenti della loggia massonica P2, in tempi più recenti sono stati incriminati per questo reato numerosi dirigenti del [[partito]] "[[Lega Nord]]".
A seguito dell'approvazione, durante il governo [[Governo Berlusconi III]], della legge n° 85/2006 recante
Si riporta l'art. 1 della predetta legge:
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''1. L'articolo 283 del codice penale è sostituito dal presente:
L'intera legge è stata pesantemente criticata tanto in dottrina quanto nel dibattito politico essendo, tra le altre censure di cui è stata oggetto, evidentemente e geneticamente viziata dall'esigenza di sottrarre gli esponenti leghisti incriminati a più pesanti responsabilità penali, aprendo altresì la porta all'impunità a causa dell'arretramento dei termini di prescrizione causato dalla
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